Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente

Convenzione,

considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di conseguire una

maggiore coesione tra i suoi membri;

riconoscendo che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le

creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra

l’uomo e gli animali da compagnia;

considerando l’importanza degli animali da compagnia a causa del

contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro

valore per la società;

considerando le difficoltà causate dalla grande varietà di animali tenuti

dall’uomo;

considerando i rischi inerenti ad una sovrappopolazione animale per

l’igiene, la salute e la sicurezza dell’uomo e degli altri animali;

considerando che il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come

animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;

consapevoli delle diverse condizioni che regolano l’acquisto, il

mantenimento, l’allevamento di tipo commerciale o non commerciale, la

cessione ed il commercio di animali da compagnia;

consapevoli del fatto che gli animali da compagnia non sono sempre

tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro

benessere;

constatando che i comportamenti nei confronti degli animali da

compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di

consapevolezza;

considerando che una norma fondamentale comune di comportamento

e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei

proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo

auspicabile ma anche realistico,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o

destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo

alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.

2. Per commercio di animali da compagnia si intende l’insieme di

transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a

fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali.

3. Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini

commerciali si intendono l’allevamento e la custodia praticati

principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti.

4. Per rifugio per animali si intende un istituto a fini non di lucro nel

quale gli animali da compagnia possono essere tenuti in congruo

numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative

lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.

5. Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza

alloggio domestico o che si trova all’esterno dei limiti dell’alloggio

domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o

la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.

6. Per autorità competente, si intende l’autorità designata dallo Stato

membro.

Articolo 2 – Settore di applicazione e attuazione

1. Ciascuna Parte si impegna a prendere i necessari provvedimenti per

conferire effetto alle disposizioni della presente Convenzione per

quanto riguarda:

a) gli animali da compagnia tenuti da una persona fisica o morale

in qualsiasi alloggio domestico, o istituto per il commercio,

l’allevamento e la custodia a fini commerciali di tali animali,

nonché in ogni rifugio per animali;

b) se del caso, gli animali randagi.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a

pregiudicare l’attuazione di altri strumenti per la protezione degli animali

o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a

pregiudicare la facoltà delle Parti di adottare norme più rigorose al fine

di assicurare la protezione degli animali da compagnia o l’applicazione

delle seguenti disposizioni a categorie di animali che non sono

espressamente citate nel presente strumento.

Capitolo II – Principi per il mantenimento degli animali da compagnia

Articolo 3 – Principi fondamentali per il benessere degli animali

1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un

animale da compagnia.

2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.

Articolo 4 – Mantenimento

1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia

accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo

benessere.

2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi,

deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione,

tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua

razza ed in particolare:

a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua

convenienza;

b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;

c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che

fugga.

3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:

a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono

soddisfatte, oppure

b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l’animale non può

adattarsi alla cattività.

Articolo 5 – Riproduzione

Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per

riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche,

fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a

repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale

femmina.

Articolo 6 – Limiti di età per l’acquisto

Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16

anni senza il consenso esplicito dei genitori o di altre persone che

esercitano la responsabilità parentale.

Articolo 7 – Addestramento

Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che

possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare

costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale,

o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed

angosce inutili.

Articolo 8 – Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali,

rifugi per animali

1. Qualsiasi persona la quale, all’atto dell’entrata in vigore della

Convenzione, pratichi il commercio o l’allevamento o la custodia di

animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per

animali deve dichiararlo all’Autorità competente entro un termine

adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.

Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività

deve farne dichiarazione all’Autorità competente.

2. Questa dichiarazione deve indicare:

a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in

oggetto;

b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;

c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno

utilizzati.

3. Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:

a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della

capacità necessarie all’esercizio di tale attività, avendo sia una

formazione professionale, sia un’esperienza sufficiente per

quanto riguarda gli animali da compagnia;

b) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività soddisfano ai

requisiti di cui all’articolo 4.

4. L’Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata

in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui

al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero

sufficientemente soddisfatte, l’Autorità competente raccomanda

provvedimenti e vieta l’inizio o il proseguimento dell’attività se ciò è

necessario ai fini della protezione degli animali.

5. L’Autorità competente deve, conformemente con la legislazione

nazionale, controllare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte

o meno.

Articolo 9 – Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e

manifestazioni analoghe

1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per

pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione

analoghe a meno che:

a) l’organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni

necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con

i requisiti dell’articolo 4 paragrafo 2 e che

b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a

repentaglio.

2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da

compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun

procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle

sue prestazioni:

a) nel corso di competizioni;

b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a

repentaglio la salute ed il benessere dell’animale.

Articolo 10 – Interventi chirurgici

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale

da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere

vietati, in particolare:

a) il taglio della coda;

b) il taglio delle orecchie;

c) la recisione delle corde vocali;

d) l’esportazione delle unghie e dei denti.

2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:

a) se un veterinario considera un intervento non curativo

necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia

nell’interesse di un determinato animale;

b) per impedire la riproduzione.

3. a) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà

suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente

in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;

b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere

praticati da una persona competente in conformità con la

legislazione nazionale.

Articolo 11 – Uccisione

1. Solo un veterinario o altra persona competente deve procedere

all’uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza

per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa

ottenere rapidamente l’assistenza di un veterinario o di altra persona

competente, o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla

legislazione nazionale. Ogni uccisione deve essere effettuata con il

minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle

circostanze. Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve:

a) sia indurre una perdita di coscienza immediata e

successivamente la morte;

b) sia iniziare con la somministrazione di un’anestesia generale

profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in

maniera certa.

La persona responsabile dell’uccisione deve accertarsi della morte

dell’animale prima di eliminarne la spoglia.

2. Debbono essere vietati i seguenti metodi sacrificali:

a) l’annegamento ed altri sistemi di asfissia, se non producono gli

effetti di cui al paragrafo 1, comma b;

b) l’utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia

possibile controllare il dosaggio e l’applicazione in modo da

ottenere gli effetti di cui al paragrafo 1;

c) l’elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un’immediata

perdita di coscienza.

Capitolo III – Misure complementari per gli animali randagi

Articolo 12 – Riduzione del numero di animali randagi

Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta

un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative

e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non

causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.

a) Tali misure debbono comportare che:

i) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto

con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto

della natura dell’animale;

ii) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò

sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente

Convenzione.

b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:

i) l’identificazione permanente di cani e gatti con mezzi

adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di

poco conto o passeggere, come il tatuaggio abbinato alla

registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei

proprietari;

ii) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei

gatti col promuovere la loro sterilizzazione;

iii) di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un

gatto randagio, a segnalarlo all’Autorità competente.

Articolo 13 – Eccezioni per quanto concerne la cattura, il

mantenimento e l’uccisione

Le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla

cattura, al mantenimento ed all’uccisione degli animali randagi saranno

accolte solo se sono inevitabili nell’ambito dei programmi governativi di

controllo delle malattie.

Capitolo IV – Informazione ed istruzione

Articolo 14 – Programmi di informazione e di istruzione

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi

d’informazione e di istruzione al fine di incoraggiare tra le

organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento,

all’allevamento, all’addestramento, al commercio ed alla custodia di

animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle

disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali

programmi, dovrà in particolar modo essere richiamata l’attenzione sui

seguenti punti:

a) l’addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di

competizione, da effettuarsi da parte di persone con nozioni e

competenze specifiche;

b) la necessità di scoraggiare:

i) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza

l’espresso consenso dei loro genitori o di altre persone che

esercitano la responsabilità parentale;

ii) il dono di animali da compagnia come premio,

ricompensa, o omaggio;

iii) la procreazione non pianificata di animali da compagnia;

c) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere

degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come

animali da compagnia;

d) i rischi derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da

compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali

non voluti ed abbandonati.

Capitolo V – Consultazioni multilaterali

Articolo 15 – Consultazioni multilaterali

1. Le Parti procedono, entro un termine di cinque anni dall’entrata in

vigore della Convenzione e successivamente ogni cinque anni, ed in

ogni caso tutte le volte che una maggioranza dei rappresentanti delle

Parti ne faccia richiesta, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio

d’Europa al fine di esaminare l’attuazione della Convenzione nonché

l’opportunità di una revisione o estensione di alcune sue disposizioni.

Tali consultazioni si svolgeranno nel corso di riunioni convocate dal Segretario

Generale del Consiglio d’Europa.

2. Ogni Parte ha diritto a nominare un rappresentante che partecipi a

tali consultazioni. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa che non è

Parte alla Convenzione ha diritto a farsi rappresentare a tali

consultazioni da un osservatore.

3. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei

Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla consultazione ed il

funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritengono

necessario, proposte intese a recare emendamento agli articoli da 15 a

23 della Convenzione.

4. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti

stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.

Capitolo VI – Emendamenti

Articolo 16 – Emendamenti

1. Ogni emendamento agli articoli da 1 a 14, proposto da una Parte o

dal Comitato di Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del

Consiglio d’Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del

Consiglio d’Europa, ad ogni Parte, e ad ogni Stato invitato ad aderire

alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 19.

2. Ogni emendamento proposto in conformità con le disposizioni del

paragrafo precedente, è esaminato, almeno due mesi dopo la data

della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di

una consultazione multilaterale nella quale l’emendamento può essere

approvato da una maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo

approvato è comunicato alle Parti.

3. Ogni emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di

dodici mesi dopo la sua approvazione in occasione di una

consultazione multilaterale, a meno che una delle Parti non abbia

notificato obiezioni.

Capitolo VII – Disposizioni finali

Articolo 17 – Firma, ratifica, accettazione, approvazione

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del

Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o

approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di

approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del

Consiglio d’Europa.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese

successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data in cui

quattro Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano espresso il loro

consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con il

disposto dell’articolo 17.

2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro che

esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla

Convenzione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un

periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica,

di accettazione o di approvazione.

Articolo 19 – Adesione di Stati non membri

1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei

Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del

Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, mediante

decisione presa a maggioranza secondo l’articolo 20 lettera d) dello

Statuto del Consiglio d’Europa ed all’unanimità dai rappresentanti degli

Stati contraenti abilitati a partecipare al Comitato dei Ministri.

2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro, il primo

giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi

dopo la data del deposito dello strumento d’adesione presso il

Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 20 – Clausola territoriale

1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del proprio

strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,

indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente

Convenzione.

2. Ogni Parte può in qualsiasi momento successivo, tramite

dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa,

estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro

territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore

nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla

scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della

dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà

essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella

predetta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale.

Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di

un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte

del Segretario Generale.

Articolo 21 – Riserve

1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del proprio

strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,

dichiarare di avvalersi di una o più riserve riguardo all’articolo 6 ed al

comma a del paragrafo 1 dell’articolo 10. Nessun’altra riserva può

essere fatta.

2. Ogni Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo

precedente può ritirarla interamente o in parte inviando una notifica al

Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla

data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

3. La Parte che ha formulato una riserva nei riguardi di una

disposizione della presente Convenzione non può richiedere

l’applicazione di tale disposizione ad un’altra Parte; tuttavia essa può,

se la riserva è parziale o condizionale, domandare l’applicazione di tale

disposizione nella misura in cui essa stessa l’ha accettata.

Articolo 22 – Denuncia

1. Ogni Parte può, in ogni tempo, denunciare la presente Convenzione

inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla

scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della

notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati

membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente

Convenzione o sia stato invitato a farlo:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di

approvazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione

conformemente con gli articoli 18, 19, 20 della stessa

Convenzione;

d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente

Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno

firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 13 novembre 1987 in francese ed in inglese, i due

testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà

depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale

del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a

ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato

invitato ad aderire alla presente Convenzione.