La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano

VISTO gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,

in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive

competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30 dicembre 2002 dal Ministero

della salute, che definisce, nell’ambito della disciplina degli animali da compagnia, alcuni principi

fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l’uomo e i predetti animali,

per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che

indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell’ambito delle

realtà terapeutiche innovative;

CONSIDERATO che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno

chiesto che i contenuti del decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla luce

delle modifiche apportate al Titolo V° della Costituzione e che tale richiesta è stata accolta dai

rappresentanti del Ministero della salute;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2003 i Presidenti

hanno chiesto il rinvio dell’esame del provvedimento e che a seguito del successivo incontro

tecnico, sono state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune modifiche;

RILEVATO che, con nota del 31 gennaio 2003, il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente

il testo dell’accordo nella stesura definitiva;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso

ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano nei termini sottoindicati

Articolo 1)

Finalità e definizioni

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie

competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e

gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli

animali.

2. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) "animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per

compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono

attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione,

e impiegati nella pubblicità.

b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

c) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la detenzione di cani e di gatti,

anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

d) commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i

negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di

addestramento.

Articolo 2)

Responsabilità e doveri del detentore

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni

specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell’animale da compagnia

stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di

occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua

sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici

ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare :

a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e

etologico;

c) consentirgli un’ adeguata possibilità di esercizio fisico;

d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;

f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.