Articolo 1)
Finalità e definizioni
1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le
proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza
tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie,
ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) "animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto,
dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi
quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pettherapy,
da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.
b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
c) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la detenzione di cani e di
gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per
anno;
d) “commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività economica quale, ad
esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di
toelettatura e di addestramento.
Articolo 2)
Responsabilità e doveri del detentore
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere
disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore
dell’animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da
compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo
benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed
attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il
sesso, la specie e la razza ed in particolare :
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e
etologico;
c) consentirgli un’ adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
Articolo 3)
Controllo della riproduzione
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché
chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle
caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non
mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale
femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o
detentore di cani provveda alla iscrizione all’anagrafe canina di norma entro 30 giorni
dalla nascita, o dall’inizio della detenzione.
- Indietro
- Avanti >>