Articolo 1)

Finalità e definizioni

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le

proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza

tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie,

ambientali e del benessere degli animali.

2. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) "animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto,

dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi

quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pettherapy,

da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

c) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la detenzione di cani e di

gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per

anno;

d) “commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività economica quale, ad

esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di

toelettatura e di addestramento.

 

Articolo 2)

Responsabilità e doveri del detentore

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere

disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore

dell’animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da

compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo

benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed

attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il

sesso, la specie e la razza ed in particolare :

a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e

etologico;

c) consentirgli un’ adeguata possibilità di esercizio fisico;

d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;

f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

 

Articolo 3)

Controllo della riproduzione

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché

chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle

caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non

mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale

femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o

detentore di cani provveda alla iscrizione all’anagrafe canina di norma entro 30 giorni

dalla nascita, o dall’inizio della detenzione.